La commissione provinciale per il marchio di tutela approva un nuovo regolamento per lo speck
Perseguendo lo sforzo rivolto al permanente miglioramento della qualità sono state recentemente approvate una serie di novità riguardanti la produzione ed anche l’utilizzo del marchio dell’ IGP “Speck dell’Alto Adige”. La Commissione, nominata dalla giunta provinciale, presieduta dall’Assessore Frick e composta dagli Assessori Berger e Widmann, ha deliberato - tra l’altro - l’introduzione di nuove regole per la qualità della carne, di un nuovo schema per l’analisi organolettica e di nuove regole per l’impostazione grafica delle etichette dello Speck dell’Alto Adige. Successivamente alla pubblicazione del regolamento – prevista ancora per il mese di novembre – troveranno concreta applicazione ulteriori importanti innovazioni; si tratta in particolare dell’adozione di nuovi contributi consortili ai sensi della legge 526 e del divieto di evocare l’Alto Adige nella denominazione del prodotto non controllato a partire dal 1° gennaio 2005.Vietato l’uso di denominazioni come „Pustertaler -, Eisacktaler -, Vinschgerspeck” e simili
I produttori di Speck dell’Alto Adige hanno incrementato, negli ultimi anni, in misura ragguardevole gli investimenti per la pubblicità e per il miglioramento qualitativo dello Speck dell’Alto Adige. Questo ha portato non solo a raggiungere l’ambíto traguardo di un incremento delle vendite del prodotto tutelato e controllato, ma ha anche provocato un notevole proliferare di denominazioni che evocano l’Alto Adige come per esempio “Speck delle Dolomiti, Speck pusterese, Speck di Fié oppure Speck Burggräfler”. Questo permette di sfruttare in parte l’immagine ed il grado di notorietà dello Speck dell’Alto Adige senza tuttavia doverne rispettare le severe regole e i controlli previsti. Questa prassi è vietata fin dal 1996, anno nel quale allo Speck dell’Alto Adige è stata riconosciuta l’IGP e – di conseguenza – la protezione da parte dell’Unione Europea. Mentre il Consorzio si era sinora limitato ad informare gli utilizzatori sulla illegalità di tali evocazioni, è ora costretto ad agire e quindi ad espletare l’attività di vigilanza, anche per vie legali. Quest’obbligo deriva al Consorzio dal riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, avvenuto con il decreto ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 04/12/2003 e da un decreto ministeriale che stabilisce disposizioni sansonatorie anche nei confronti del consorzio. Di conseguenza lo stesso Consorzio è dapprima intervenuto presso i produttori associati per fare togliere tutte le indicazioni illecite ed è ora costretto ad agire anche verso l’esterno per escludere qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico. “Per il necessario adeguamento delle etichette si potranno tenere in considerazione eventuali termini per l’esaurimento del materiale disponibile”, illustra Franz J. Mitterrutzner, direttore del Consorzio Speck dell’Alto Adige. Ed è chiaro che l’utilizzo di queste indicazioni può proseguire se il prodotto è controllato. Mentre già dal 1992 il Regolamento (CEE) n. 2081/92 tutela l’Indicazione Geografica Protetta, come appunto lo Speck dell’Alto Adige, da “evocazione o imitazione”, questa tutela viene ora espressamente recepita anche da una normativa provinciale. Una necessità assoluta, per Franz Mitterrutzner del Consorzio, “perché altrimenti il nostro concetto di qualità verrebbe irrimediabilmente minato. Chi legge queste denominazioni sulle etichette ritiene ovviamente di acquistare Speck dell’Alto Adige. Se questa non fosse un’allusione alla dicitura “Südtirol – Alto Adige”, sinonimo di qualità e in tal senso molto attrattiva e fortemente pubblicizzata, allora nessuno utilizzerebbe tali diciture preferendo, per esempio, l’uso del cognome della famiglia del proprietario, come di solito avviene o altri”.
Da sempre lo speck prodotto in Alto Adige può fregiarsi del nome della nostra provincia solo se, fra altro, ha superato i severi controlli; e l’anno scorso ciò è avvenuto per il 49% della produzione complessiva dei produttori di Speck dell’Alto Adige. A partire dal prossimo anno per lo speck non controllato sarà quindi in vigore il divieto non solo di recare la denominazione “Südtirol - Alto Adige”, ma anche dell’uso di ogni ulteriore indicazione o testo che potrebbe indurre il consumatore a credere che il prodotto sia Speck dell’Alto Adige. Di questa categoria fanno parte in particolare le indicazioni geografiche relative alla nostra provincia ma anche ad esempio denominazioni come “Törggelespeck“, in quanto si tratta di una usanza esclusivamente dell’Alto Adige, oppure l’uso di immagini di montagne tipiche dell’Alto Adige. Ovviamente è consentito a tutti l’utilizzo di queste indicazioni se chi intende farne uso osserverà tutti gli obblighi previsti per lo Speck dell’Alto Adige. Naturalmente è utilizzabile l’indicazione dell’indirizzo del produttore in quanto prevista per legge, ma per la quale è fissata una grandezza massima dei caratteri pari a 2 per 4 millimetri. “Già nel 1990 Parma ha adottato nella propria provincia una normativa analoga a quella che abbiamo approvato noi”, precisa l’Assessore Werner Frick.